1. Che cosa è il patentino?
E' un attestato rilasciato ai proprietari e detentori di cani, o a chiunque intenda divenirlo, al termine di un percorso formativo, con superamento di un test di verifica finale, organizzato dal Comune congiuntamente con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
2. Il veterinario libero professionista, gli educatori cinofili e le Associazioni di protezione degli animali che ruolo hanno nell’organizzazione del percorso formativo?
I Comuni e le Aziende Sanitarie Locali, per l’organizzazione dei percorsi formativi, possono avvalersi della collaborazione degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria, delle Associazioni scientifiche Veterinarie, delle Associazioni di protezione degli animali e degli educatori cinofili.
3. Qual è l'obiettivo dei percorsi formativi?
I proprietari e i detentori di cani non sempre interagiscono in modo corretto con i propri animali; l’obiettivo generale dei corsi di formazione è, pertanto, quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane e il proprietario o detentore, al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto familiare e sociale.
Il percorso formativo fornisce nozioni sulla normativa vigente e sulle caratteristiche fisiologiche ed etologiche del cane, in modo da indirizzare il proprietario verso il possesso responsabile.
4. Come è strutturato il percorso formativo?
Sono previsti due livelli formativi:
- un percorso di base, a partecipazione volontaria;
- un percorso avanzato, obbligatorio per i proprietari e detentori di cani riconosciuti a rischio elevato per l’incolumità pubblica.
5. In che cosa consiste il "percorso di base"?
Il percorso formativo di base ha una durata complessiva di 10 ore, suddivise in 5 sessioni didattiche di 2 ore ciascuna e prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
- etologia canina;
- sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano);
- il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza;
- la comunicazione intra ed extraspecifica. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva;
- relazione uomo – cane: errori di comunicazione;
- come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento;
- normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario.
La fase teorica può essere integrata da dimostrazioni pratiche.
6. In che cosa consiste il "percorso obbligatorio"?
I percorsi di formazione obbligatoria sono prescritti dal veterinario ufficiale, che può avvalersi della consulenza di un medico veterinario esperto in comportamento animale per una valutazione comportamentale sul cane.
Tali percorsi prevedono gli stessi argomenti del corso di base, ma trattati in maniera più approfondita e un maggior numero di sessioni didattiche.
Sono inoltre previste esercitazioni pratiche per il proprietario con il cane al fine di garantire una più corretta gestione del proprio animale.
I risultati del percorso formativo sono soggetti a verifica periodica da parte del Servizio Veterinario Asl territorialmente competente.
7. Quali sono i cani "a rischio elevato per l’incolumità pubblica"?
I Servizi Veterinari Asl territorialmente competenti, a seguito delle segnalazioni ufficiali di avvenuto morso o di aggressioni, sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario o detentore. Inoltre, in caso di rilevazione di rischio elevato, valutata la gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale. I Servizi Veterinari tengono un registro aggiornato dei cani identificati come animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica.
8. Come sono individuati i proprietari o detentori di cani soggetti all’obbligo di percorsi formativi?
I proprietari o detentori dei cani soggetti alla fruizione obbligatoria dei percorsi formativi sono individuati dai Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, nell’ambito dei loro compiti di tutela dell’incolumità pubblica, in base alla risultanza dell’iscrizioni dei cani nei registri degli animali a rischio elevato, tenuti dai Servizi Veterinari medesimi.
9. I proprietari di cani sono obbligati a stipulare un’assicurazione di responsabilità civile?
Sì, ma l’obbligo esiste solo se i cani sono inseriti nei registri degli animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica tenuti dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.
10. I cani identificati come animali a rischio elevato per l’incolumità pubblica possono essere condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico?
Sì, ma a condizione che il proprietario o conduttore applichi sia il guinzaglio che la museruola.
11. Gli organi di vigilanza hanno la possibilità di individuare un cane registrato come animale a rischio per l’incolumità pubblica?
Sì, attraverso il codice memorizzato nel microchip, con il quale ogni cane deve essere identificato entro il secondo mese di vita, è possibile ottenere dai Servizi Veterinari territorialmente competenti informazioni relative al cane che interessa.
12. Il patentino deve sempre essere portato con sé quando si è in compagnia del proprio cane nei luoghi pubblici?
No. Resta l’obbligo di conseguire il patentino nei casi previsti, ma non quello di portarlo con sé quando si è in compagnia del proprio animale nei luoghi pubblici. Il proprietario o detentore del cane, a fronte di una eventuale richiesta da parte degli organi di vigilanza, può rilasciare un’autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
13. Quali sono le responsabilità dei proprietari e detentori di cani?
Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animale e cose provocati dall’animale stesso.
Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
14. Sono previste sanzioni per chi, avendo l’obbligo di frequentare i percorsi formativi, si rifiuta?
Sì. In particolare l’ingiustificato inadempimento all’obbligo di frequentare i percorsi formativi attivati dalle autorità competenti configura l’ipotesi di "inosservanza di un provvedimento dell'autorità" e comportare la sanzione prevista dall’articolo 650 del Codice Penale punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.
Si può, inoltre, ipotizzare il sequestro dell’animale in caso di persistente rifiuto, considerata l’incapacità del proprietario o detentore di assicurare un possesso responsabile.