Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione sul sito www.asl2abruzzo.it
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 1253 in data 22 novembre 2017, con riferimento alla normativa vigente in materia, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione dei permessi retribuiti per motivi di studio (ai sensi dell’art. 22 del C.C.N.L. del 20.09.2001 Integrativo del C.C.N.L. del 07.04.1999 del Personale del Comparto Sanità) per l’anno 2018.
Possono beneficiare del “diritto allo studio” i dipendenti dell’area del Comparto Sanità a tempo indeterminato, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato al 31.12.2016 con arrotondamento all’unità superiore, pari, per l’anno 2018, a n. 106 unità.
A norma del citato art. 22 del C.C.N.L. 20.09.2001 e dell’intesa con le rappresentanze sindacali dell’area del Comparto in data 20 marzo 2014, al fine di rendere maggiormente accessibile il diritto allo studio, i permessi di cui sopra sono concessi ai dipendenti che frequentino corsi per il conseguimento di titoli di studio in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti o parificati o comunque abilitati al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, come di seguito specificato:
- diploma di qualifica professionale;
- diploma di istruzione secondaria di I grado (licenza media);
- diploma di istruzione secondaria di II grado;
- corsi universitari per il conseguimento del diploma di laurea;
- corsi di specializzazione universitari post-lauream;
- master universitari;
- corsi di perfezionamento post-universitari che si riferiscano a materie attinenti alle funzioni proprie del profilo di appartenenza;
- corsi di formazione per il conseguimento di particolari attestati professionali che richiedano un impegno non inferiore a 400 ore.
La domanda in carta libera, redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, deve essere indirizzata al Direttore della U.O.C. “Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, presentata all’Ufficio Protocollo Aziendale sito a Chieti, in Via Martiri Lancianesi, 19 ovvero presso l’Ufficio Protocollo con sede a Lanciano, in Via Silvio Spaventa n.37, entro il 30° giorno della pubblicazione del presente avviso (scadenza al 22 dicembre 2017), e deve contenere l’indicazione dei seguenti dati:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- telefono ed indirizzo di posta elettronica;
- O./Servizio/Presidio/Distretto/Dipartimento di appartenenza;
- profilo professionale di appartenenza;
- corso, scuola, facoltà che si intende frequentare con indicazione dell’anno di corso.
Si richiede altresì di specificare se si è già fruito delle 150 ore negli anni precedenti e di indicare gli eventuali esami sostenuti (anche se con esito negativo).
Alla domanda deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall’Ente o Istituto di iscrizione ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la regolare iscrizione al corso di studi per il quale si richiede il beneficio.
Le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione.
Qualora le richieste pervenute entro la data di scadenza del presente avviso ed ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti generali necessari, risultino superiori al limite massimo sopra precisato di n.106, il diritto allo studio è riconosciuto seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e secondo le priorità espressamente previste dall’art. 22, commi 4 e 5, del C.C.N.L. Integrativo del 20.09.2001.
Qualora il citato contingente di permessi a disposizione dell’Azienda non sia interamente assegnato, è possibile accettare richieste presentate oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso, fino a concorrenza del limite previsto, in base all’ordine cronologico di presentazione, fatti salvi i requisiti generali di ammissibilità.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, i permessi sono concessi in misura proporzionale alla durata della prestazione lavorativa.
I benefici concessi devono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza del corso per il quale siano stati richiesti, in programma nell’anno scolastico/accademico 2017/18 e, in ogni caso, sono da computarsi nel limite massimo di 150 ore individuali per l’anno solare 2018.
Le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami del corso di studi di che trattasi, che si svolgano durante l’orario di servizio, restandone esclusa la mera attività di studio.
Per ogni singola astensione dal lavoro, il dipendente è tenuto a produrre idonea attestazione, rilasciata dall’Ente o Istituto di iscrizione, dalla quale risulti la frequenza e/o la partecipazione dello stesso, in orario di servizio, presso la struttura formativa alle attività di studio o d’esame citate.
Per il caso di dipendente turnista è altresì necessario trasmettere al competente Ufficio di Rilevazione delle presenze il QUADRO DI SERVIZIO PREVENTIVO della U.O. di appartenenza, dal quale si evinca il turno di servizio predisposto, ai fini della verifica della rispondenza tra il permesso richiesto dal dipendente e l’orario di servizio assegnato.
In caso di fruizione del beneficio per iscrizione a corso di studio svolto con metodologia e-learning, il dipendente è tenuto a presentare idonea attestazione dell’Ente o Istituto di iscrizione a dimostrazione dell’effettivo, personale e diretto collegamento alle lezioni trasmesse in modalità telematica esclusivamente nella determinata fascia oraria coincidente con quella delle ordinarie prestazioni lavorative.
Il dipendente è tenuto a presentare anche l’attestato degli esami finali sostenuti, anche se con esito negativo.
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, tramutati in ferie o riposi compensativi.
Per sostenere gli esami relativi ai corsi suddetti il dipendente in alternativa ai permessi previsti dall’art. 22 del C.C.N.L. Integrativo del 20.09.2001 può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 21, comma 1, del C.C.N.L. del 1° settembre 1995.
Il Direttore
della U.O.C. Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane
(Dott.ssa Manuela Loffredo)